Una prima risposta specifica per l’emergenza è arrivata dal D.L. 9 del 2.3.2020, in vigore dal medesimo giorno, che contiene “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19″, e che, all’art.28, disciplina in maniera dettagliata il “Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici”.
La norma si occupa della sorte dei contratti di trasporto, dei pacchetti turistici e dei viaggi di istruzione scolastica in conseguenza dell’emergenza Covid-19. Prevede la risoluzione dei contratti di viaggio, con il rimborso del prezzo versato o l’emissione di un voucher di pari importo e, per i pacchetti turistici, il diritto di recesso dei viaggiatori.
Vediamo più nel dettaglio cosa prevede.
“La logica vi porterà da A a B. L’immaginazione vi porterà dappertutto.” (Albert Einstein)
I CONTRATTI DI TRASPORTO AEREO, FERROVIARIO E MARITTIMO.
La norma disciplina, innanzitutto, i contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo e prevede che, ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilita’ della prestazione concordata. Di conseguenza, il contratto deve intendersi risolto ovvero non più vincolante per le parti.
A chi si applica la previsione?
La previsione riguarda categorie molto ampie di soggetti:
- i destinatari di provvedimenti limitativi della circolazione (es. per quarantena, permanenza domiciliare fiduciaria, i destinatari di un provvedimento di allontanamento, …), con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia di tali provvedimenti;
- coloro che hanno programmato soggiorni o viaggi, partecipazione a concorsi o eventi con partenza o arrivo nelle are interessate dal contagio;
- dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistato in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.
Questa previsione trova applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il tramite di un’agenzia di viaggio.
Cosa può fare la persona impossibilitata a viaggiare?
Ci sono due possibilità. Può ottenere il rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Come fare?
I soggetti interessati comunicano al vettore il ricorrere di una delle situazioni che impediscono il viaggio, allegando il titolo di viaggio e, nel caso il trasporto fosse stato programmato per la partecipazione a un concorso o a un evento, la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi cancellati.
Tale comunicazione va effettuata entro trenta giorni decorrenti:
- a) dalla cessazione dei provvedimenti limitativi della possibilità di circolare;
- b) dall’annullamento, sospensione o rinvio del corso o del concorso, della manifestazione, dell’iniziativa o dell’evento, nell’ipotesi di cui il trasporto fosse stato programmato per questi motivi;
- c) dalla data prevista per la partenza verso mete che non si possono più raggiungere.
Il vettore, entro quindici giorni dalla richiesta del cliente, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
I PACCHETTI TURISTICI.
La norma si occupa, poi, dei pacchetti turistici e prevede l’applicabilità dell’art.41 del D.Lgs. n. 79/2011 (c.d. Codice del turismo).
Il richiamato articolo 41 del Codice del turismo prevede il diritto di recesso, senza pagamento di spese, dai contratti di pacchetto turistico, in particolare in questo caso che si sarebbero dovuti eseguire nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio.
In caso di recesso, l’organizzatore del viaggio può:
- offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualita’ equivalente o superiore;
- procedere al rimborso (senza corrispondere spese di recesso, e con il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma senza diritto a un indennizzo supplementare);
- emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
VIAGGI D’ISTRUZIONE SCOLASTICA.
L’ultimo comma dell’art.28 del D.L. 9/2020, poi, disciplina i viaggi d’istruzione organizzati dalle scuole.
Anche per le gite e i viaggi di istruzione scolastica la norma rinvia a quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio (già commentato sopra in merito ai pacchetti turistici) nonche’ l’articolo 1463 del codice civile (ossia la risoluzione del contratto per la sua impossibilità sopravvenuta).
Anche in questo caso, il rimborso puo’ essere effettuato anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
APPLICAZIONE DELLA PREVISIONE.
Successivamente al 2 marzo 2020, come noto, la situazione dell’epidemia si è notevolmente evoluta e sono stati emanati numerosi provvedimenti integrativi e restrittivi.
Così il successivo DL 17/03/2020, n. 18, all’art.88, ha precisato che le disposizioni dell’articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 si applicano anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti restrittivi successivamente adottati.
BIGLIETTI PER SPETTACOLI, MUSEI E ALTRI LUOGHI DELLA CULTURA.
Tra l’altro, tale ultima norma del 17.3.2020 ha espressamente chiarito che a seguito dell’adozione delle ulteriori misure dell’8 marzo 2020, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione anche in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.
Il comma 3 dell’art. 88 del DL 18 del 17.3.2020 precisa che i soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.