La Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n.6901 del 7 aprile 2015, ha affermato che sia le spese di ripristino del bene danneggiato sia i danni conseguenti al deprezzamento o all’impossibilità di utilizzazione o commercializzazione del bene sia ogni altra conseguenza dannosa sono voci risarcitorie che possono essere fatte valere in giudizio e sono soggette alla medesima disciplina, ivi compresi i termini di prescrizione